Taluni reati possono essere commessi ai danni di colui che si vuole fare adepto di una "setta" o di un "movimento religioso alternativo" o di un "nuovo movimento magico":
Truffa
Minacce
Violenza morale
Estorsione
Sequestro di persona
Sfruttamento
Lesioni
Abusi sessuali
Pedofilia
Spaccio di stupefacenti
Induzione al suicidio
Altri reati possono essere commessi dagli adepti stessi a danno di altri “consettari” o di soggetti esterni alla "setta":
(gli stessi su menzionati)
Reati familiari
Detenzione e spaccio di stupefacenti
Profanazione di cimiteri
Danneggiamenti
Furti comuni e furto d’informazioni
Maltrattamento di animali
Art. 348 Cp – punito chi esercita abusivamente una professione per la quale necessita una speciale abilitazione dello Stato; (ad esempio molti "guru" esercitano abusivamente la professione medica. La ipsnosi, la psicoterapia suggestiva, la diagnosi a intuito subliminale è riservata agli iscritti all'albo medico. Molti esercitano pratiche fisiologiche di dubbia efficacia e con un evidente svolto esoterico, pensiamo alle "medicine" alterative, senza essere medico iscritto all'albo... inoltre non esiste alcun "albo" delle "medicine" alternative riconosciuto dallo Stato)
Art. 403 Cp – offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone; (ad esempio il satanista esprime disprezzo verso la religione cattolica, i suoi valori e chi la professa)
Art. 404 Cp – offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose; compie profanazione di Chiese, furto o distruzione degli oggetti sacri (la Croce, le ostie, …)
Art. 405 Cp – turbamento di funzioni religiose del culto cattolico (ad esempio i satanisti possono disturbare le funzioni religiose, ostacolando le attività del sacerdote)
Art. 406 Cp – delitti contro i culti ammessi dallo Stato; i satanisti ostacolano, dileggiano ed offendono le religioni di derivazione cristiana
Art. 407 Cp – violazione di sepolcro; i satanisti possono procurarsi cadaveri o parti di cadavere per compiere i loro riti
Art. 408 Cp – vilipendio delle tombe; i satanisti talvolta entrano nei cimiteri distruggendo le tombe o lasciandovi segni offensivi
Art. 410 Cp – vilipendio di cadavere; alcuni satanisti compiono atti di necrofilia o necrosadismo sui cadaveri
Art. 411 Cp – distruzione, soppressione, sottrazione di cadavere; alcuni satanisti, durante i riti, oltraggiano o distruggono parti di cadavere
Art. 412 Cp – occultamento di cadavere; nel satanismo, talvolta, dopo il rito il cadavere viene fatto sparire sotterrandolo di nascosto
Art. 413 Cp – uso illegittimo di cadavere; per manipolazioni, talvolta, dei satanisti secondo i loro particolari rituali
Art. 527 Cp – atti osceni; durante i loro sabba all’aperto, talvolta nel satanismo, avvengono atti sessuali davanti a tutti i partecipanti
Art. 528 Cp – pubblicazioni e spettacoli osceni; per la loro propaganda diffondono opuscoli con riportati gli atti del sabba
Art. 564 Cp – incesto; durante i riti del sabba sono possibili atti sessuali con la propria prole
Art. 566 Cp – supposizione o soppressione di stato; alcuni genitori della setta non denunciano la nascita dei propri figli
Art. 572 Cp – maltrattamenti in famiglia; durante le messe nere i genitori possono maltrattare o picchiare i figli
Art. 575 Cp – omicidio; durante i sabba e le messe nere possono essere commessi omicidi
Art. 578 Cp - infanticidio; durante il sabba, in onore di Satana, una madre potrebbe uccidere il figlio nascente
Art. 579 Cp – omicidio del consenziente; alcuni satanisti possono convincere e favorire in alcuni adepti il suicidio
Art. 580 Cp – istigazione o aiuto al suicidio; per la salvezza degli adepti i capi possono istigarli al sucidio
Art. 605 Cp. Sequestro di persona. - Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione ...
Art. 609bis Cp. Violenza sessuale. - Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione...
Alla stessa pena soggiace chiunque induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
omissis
Art. 609ter Cp. Circostanze aggravanti. - ... se i fatti di cui all'articolo 609bis sono commessi (ad esempio, durante i sabba e le messe nere è tipico sottoporre donne e bambini a violenza sessuale):
omissis
con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
omissis
omissis
omissis
Art. 610 Cp – violenza privata; ad esempio i satanisti potrebbero obbligare i nuovi adepti ad agire contro la loro volontà
Art. 613 Cp. Stato di incapacità procurato mediante violenza. - Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d'incapacità di intendere o volere, è punito con la reclusione ... (ad esempio i capi "sètta" possono utilizzare alcool o droghe per alterare il giudizio degli adepti)
Art. 638 Cp – uccisione o danneggiamento di animali altrui; durante i riti satanici vengono utilizzati anche animali da sacrificare
Art. 640 Cp – come aggravante della truffa "l'incussione del timore di un pericolo immaginario" (ad esempio lo sfruttamenteo del timore superstizioso)
Art. 643 Cp. Circonvenzione di persone incapaci. - Chiunque, per procurare ad altri o a sé un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato di infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione ... (ad esempio, talvolta i satanisti cercano prede facili come i minori, gli infermi ed i portatori di handicap)
Art. 727 Cp – maltrattamento di animali; per gli animali che vengono molestati ed uccisi durante i riti
Art. 728 Cp. Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui. - Chiunque pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o di ipnotismo, o esegue su di lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà, è punito, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità della persona, con l'arresto... (ad esempio trattamenti con droghe o ipnosi effettuati su persone consenzienti).
... forse è praticabile dalla famiglia la strada della "procedura per la interdizione giudiziale" del proprio famigliare adepto per salvarlo dalle grinfie della "sètta"... (link esterno)
Il 29 Aprile 1998, dopo circa due anni di indagine, il Ministro degli Interni Giorgio Napolitano ha inviato alla Commissione per gli Affari Costituzionali della Camera dei Deputati del Parlamento Italiano un voluminoso rapporto dal titolo "Sette religiose e nuovi movimenti magici in Italia", redatto dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Il Rapporto è è stato inviato anche a membri del Parlamento e alla Stampa. La notizia è stata diffusa con enfasi sulle prime pagine dei quotidiani italiani (link esterno). I possibili problemi di rilevanza penale connessi a questa tipologia di gruppi sono: 1)Lavaggio del cervello e Controllo Mentale; 2)Frode; 3)Celare sotto la facciata della religione «pratiche immorali e attività illegali»; 4)Predicare dottrine a tal punto "irrazionali" da poter condurre i membri ad attività pericolose per la sicurezza nazionale; 5)Piani di sovversione politica. Inoltre viene detto delle "psicosette", le "sette" ritenute "più pericolose": «utilizzano meccanismi subliminali di fascinazione e il cosiddetto ”lavaggio del cervello” o altri metodi atti a limitare la libertà di autodeterminazione del singolo... Nella fase di proselitismo e in quella di indottrinamento usano sistemi scientifici studiati per aggirare le difese psichiche delle persone irretite, inducendole ad atteggiamenti acritici e obbedienza cieca».
Frequentemente le "sètte" una volta che hanno "spremuto" l'adepto lo lasciano anche senza un sostegno economico. A questo riguardo ha legiferato il Parlamento europeo su un’azione comune degli Stati membri della Comunità europea di fronte a diverse infrazioni alla legge compiute da recenti organizzazioni che operano al riparo della libertà di religione (Strasburgo, 22 maggio 1984):
"Il Parlamento europeo,
A. conscio della preoccupazione che suscitano in taluni cittadini e famiglie della Comunità le attività di nuove organizzazioni che operano al riparo della libertà di religione quando le loro pratiche ledono i diritti dell’uomo e del cittadino e pregiudicano la situazione sociale degli interessati,
B. ribadendo il principio che negli Stati membri della Comunità europea vige la piena libertà di religione e di opinione e perciò gli organi della Comunità non hanno alcun diritto di giudicare la legittimità delle credenze religiose in generale e l’attività religiosa in particolare,
C. convinto che in questo contesto non si pone in discussione la validità delle convinzioni religiose bensì la liceità o meno delle pratiche connesse con l’ammissione di nuovi membri e il loto trattamento,
D. considerando che i problemi posti dal sorgere delle predette organizzazioni costituiscono un fenomeno mondiale che si manifesta, sia pure con intensità diversa, in tutti gli Stati membri e ha già dato luogo in alcuni di essi a indagini, a provvedimenti governativi e a sentenze,
E. considerando che i membri di queste organizzazioni, quando abbandonano il modo di vita fino ad allora seguito, incontrano problemi sul piano sociale e lavorativo che possono avere conseguenze negative non solo per loro stessi, ma anche per la società e per il sistema sociale,
F. consapevole che è molto difficile - date le differenti denominazioni di queste organizzazioni negli Stati membri - farsene un’idea neutrale intesa da tutti allo stesso modo.
1. - Ritiene necessario che i competenti Consigli dei ministri - vale a dire i ministri dell’interno e della giustizia riuniti nell’ambito della cooperazione politica nonché il Consiglio dei ministri degli affari sociali - abbiano al più presto uno scambio di informazioni su problemi sollevati dall’attività delle predette organizzazioni e che in tale sede vengano trattati in particolare i seguenti temi:
a) procedura applicata nel conferimento del carattere di utilità pubblica e nella concessione dell’esonero fiscale a queste organizzazioni;
b) osservanza delle leggi vigenti nei rispettivi Stati membri, per esempio in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale;
c) conseguenze dell’inadempienza di queste leggi per la società;
d) ricerca delle persone scomparse e possibilità, in questo campo, di una cooperazione con paesi terzi;
e) in quale modo verrebbero lesi i diritti della libertà personale dei membri;
f) istituzione di servizi che forniscano assistenza legale ai membri quando lasciano le rispettive organizzazioni e li aiutino a reinserirsi nella società e nel mondo del lavoro;
g) attuali carenze legislative dovute a normative diverse nei singoli Stati, cosicché in certi paesi si possono esercitare attività eventualmente vietate in altri.
2. - Invita gli Stati membri a mettersi d’accordo su una raccolta di dati concernenti le ramificazioni internazionali delle predette organizzazioni, compresi eventuali nomi fittizi e organizzazioni camuffate, nonché le loro attività negli Stati membri.
3. Invita la Commissione:
a) a presentare una relazione su quanto si è detto al paragrafo 2, che indichi in particolare come si siano comportate sinora le istanze statali, soprattutto organi di polizia e tribunali, di fronte alle infrazioni della legge compiute da queste organizzazioni e riferisca sui risultati cui sono pervenute le commissioni d’inchiesta, insediate dallo Stato, in merito a queste organizzazioni;
b) a elaborare procedure atte ad assicurare, in questo contesto, un’efficace protezione dei cittadini della Comunità.
4. - Chiese ai competenti Consigli dei ministri - sulla base dei dati raccolti e della relazione della Commissione - di dibattere i problemi posti dall’attività delle predette organizzazioni e di mettere in tal modo gli Stati membri in condizione di tutelare in maniera concertata i diritti dei loro cittadini.
5. - Raccomanda che per l’esame, la registrazione e la valutazione dell’attività delle suddette organizzazioni vengano impiegati i seguenti criteri:
a) le persone che non hanno raggiunto la maggiore età non dovrebbero essere obbligate ad assumere un impegno di adesione a lungo termine e determinante per il loro avvenire;
b) dovrebbe essere previsto un sufficiente periodo di riflessione sull’impegno che si intende assumere, abbia esso carattere finanziario o personale;
c) dopo l’adesione a un’organizzazione i contatti da parte della famiglia e degli amici devono essere possibili;
d) non si dovrebbe impedire ai membri che hanno già iniziato un corso di formazione di portarlo a termine;
e) devono essere rispettati i seguenti diritti dell’individuo:
- il diritto di abbandonare liberamente un’organizzazione;
- il diritto di mantenere contatti con la famiglia e gli amici sia direttamente che tramite corrispondenza o telefono;
- il diritto di chiedere un consiglio all’esterno, sia di carattere giuridico che di altro tipo;
- il diritto di chiedere l’assistenza medica;
f) nessuno deve essere mai incoraggiato a infrangere una legge, in particolare nel contesto della raccolta di fondi, per esempio esercitando la questua o la prostituzione;
g) le organizzazioni non possono richiedere un’adesione permanente all’organizzazione a quei membri potenziali - per esempio studenti o turisti - che si trovano temporaneamente in un paese diverso da quello di residenza;
h) al momento del reclutamento di nuovi membri, si devono sempre e immediatamente specificare la denominazione e i principi dell’organizzazione;
i) le organizzazioni sono tenute a fornire alle competenti autorità, qualora esse lo richiedano, informazioni sulla residenza o sulla dimora dei membri;
j) le predette organizzazioni devono assicurare che le persone che dipendono da loro o svolgono un’attività per loro siano coperte dalle assicurazioni sociali negli Stati membri nei quali vivono o lavorano;
k) se un membro intraprende un viaggio all’estero, soprattutto in un paese lontano, nell’interesse dell’organizzazione, quest’ultima deve assumersi la responsabilità del viaggio di rientro del membro, specialmente in caso di malattia;
l) le telefonate dei parenti devono essere comunicate ai membri interessati; la corrispondenza deve essere inoltrata immediatamente ai destinatari;
m) per i figli dei membri, le organizzazioni devono fare tutto il possibile affinché siano impartite loro un’educazione, un’istruzione e cure appropriate; inoltre, devono evitare tutto quello che può nuocere al loro benessere.
6. - Ritiene auspicabile un’azione comune anche nell’ambito del Consiglio d’Europa e chiede pertanto ai governi degli Stati membri di adoperarsi affinché il Consiglio d’Europa elabori appropriate convenzioni che proteggano efficacemente i singoli dalle possibili macchinazioni di queste organizzazioni e dalla loro coartazione fisica e psichica"
Riferimenti
"Polizia e democrazia"
"Il fenomeno delle sètte"
OLIR